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Descrizione
Elettori temporaneamente residenti all'estero.
L’art. 4-bis, comma 2, della legge n. 459/01, modificato da ultimo dall’articolo 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n. 165, prevede che l’opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all’estero pervenga direttamente al comune d’iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro il 7 maggio p.v., in tempo utile per l’immediata comunicazione al Ministero dell’interno
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Allegati
05_INFORMZIONI ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO
05A_MODELLO OPZIONE TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO
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Ultimo aggiornamento: 12 aprile 2025, 07:58