Seguici su
Cerca

Whistleblowing

Ultimo aggiornamento: 18 febbraio 2025, 12:38

Il Decreto legislativo n. 24/2023, attuativo della direttiva europea 2019/1937, disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

CHI PUÒ EFFETTUARE SEGNALAZIONI

Possono trasmettere le segnalazioni i seguenti soggetti:

  • dipendenti del Comune di Sarmato anche se nel periodo di prova;
  • lavoratori autonomi, titolari di un rapporto di collaborazione, di cui all’art. 409 c.p.c. e dell’art. 2 del D.Lgs. 81/2015, che svolgono o prestano attività presso il Comune di Sarmato;
  • lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
  • liberi professionisti e i consulenti, volontari e tirocinanti che prestano la loro attività presso il Comune di Sarmato;
  • azionisti, persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso il Comune di Sarmato (ad esempio, componenti del Nucleo di Valutazione, del Collegio dei Revisori ecc.) o di altri soggetti del settore pubblico, limitatamente a violazioni che coinvolgono il Comune di Sarmato;
  • persone per le quali il rapporto giuridico con il Comune di Sarmato:  non è ancora iniziato, qualora le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi pre-contrattuali; è già cessato, qualora le informazioni sulle violazioni siano state acquisite nel corso del rapporto giuridico.

COSA SI PUÒ SEGNALARE

Le violazioni oggetto di segnalazione consistono in comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Amministrazione Pubblica e che consistono in:

  1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 2), 3),4) e 5);
  2. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  3. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
  4. atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
  5. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 2), 3) e 4);

È necessario che la segnalazione presentata dal segnalante sia circostanziata, riguardi fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal segnalante e non riportati o riferiti da altri soggetti, nonché contenga tutte le informazioni e i dati per individuare inequivocabilmente gli autori della violazione.

COME EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE

Il COMUNE DI SARMATO ha predisposto i seguenti canali di segnalazione:

  • in forma scritta anonima o nominativa
  • in forma orale, tramite prenotazione di appuntamento con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per un incontro diretto.

In caso di segnalazione in forma anonima questa avrà seguito solo se adeguatamente circostanziata e con tutti gli elementi informativi utili per verificarla, indipendentemente dalla conoscenza del segnalante.

Tutte le segnalazioni whistleblowing sono totalmente sottratte al diritto di accesso da parte di terzi.

Canale esterno: la segnalazione all’ANAC mediante la piattaforma disponibile sul sito istituzionale dell’Autorità può essere effettuata laddove ricorra una delle seguenti condizioni:

    • la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
    • la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
    • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

PER APPROFONDIMENTI

Consulta il Decreto Legislativo del 10 marzo 2023 n. 24 riguardante la protezione dei whistleblowers (o “informatori”, nella traduzione italiana del testo), ossia delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione o delle normative nazionali.


Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?

1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?

1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli?
2/2
Inserire massimo 200 caratteri
È necessario verificare che tu non sia un robot