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Ufficio Anagrafe Canina

Informazioni sul servizio Anagrafe Canina

Municipium

Competenze

I proprietari, gli allevatori e i detentori di cani, gatti o furetti muniti di microchip sono obbligati a iscrivere gli animali all’anagrafe regionale degli animali d'affezione.

Con la legge n. 27 del 7/4/2000 la Regione Emilia Romagna ha istituito l’Anagrafe Canina obbligatoria basata su un sistema di identificazione a microchip sottocutaneo.

Nel caso di inadempimento verranno applicate le sanzioni prevista, da € 77,00 a € 232,00

L'iscrizione deve essere fatta entro 30 giorni dalla data di possesso.

Devono essere iscritti all’anagrafe regionale, ma non devono essere identificati tramite microchip i cani:

  • già tatuati, perché iscritti ai libri genealogici ufficiali di razza
  • per i quali il veterinario certifica l’incompatibilità per cause fisiche.

Sono esclusi da questo obbligo solo i cani di proprietà delle Forze Armate e dei Corpi di Pubblica Sicurezza.

Per iscrivere l'animale d'affezione all'anagrafe regionale, il proprietario può recarsi:

  • all'ufficio anagrafe canina del suo comune di residenza, dove gli sarà consegnato il microchip identificativo; quest'ultimo dovrà essere esclusivamente inserito da un medico veterinario accreditato, che lo registrerà in anagrafe e rilascerà il certificato d'iscrizione
  • da un medico veterinario accreditato che registrerà e identificherà direttamente l’animale
  • dai servizi veterinari dell'AUSL competenti per territorio.

Il sistema di identificazione a microchip risulta particolarmente utile in caso di:

  • in caso di furto
  • per prevenire il randagismo
  • smarrimento/ritrovamento
  • per scoraggiare l’abbandono.

Si ricorda inoltre che i proprietari di cani sono tenuti a comunicare al Comune:

  • lo smarrimento o sottrazione del cane entro 3 giorni
  • il cambio di residenza e/o trasferimento di proprietà del cane entro 15 giorni
  • il decesso del cane entro 15 giorni

Sanzione prevista da € 51,00 a € 154,00

In caso di rinuncia di proprietà o cucciolate indesiderate, i proprietari sono tenuti a darne comunicazione al Comune, che dispone il trasferimento in una struttura di ricovero.

Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose, il conduttore di un cane nei luoghi pubblici (accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche) deve altresì adottare le seguenti misure:

  • utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a m 1,50 durante la conduzione degli animali nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree individuate dal Comune come quelle dedicate nell'interno dei parchi;
  • portare con sé museruola, rigida o morbida, da applicare in caso di rischio per l'incolumità pubblica di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti (es. Polizia Locale, altri corpi di Polizia o Forze Armate);
  • provvedere sempre all'immediata raccolta delle deiezioni dell'animale. Gli accompagnatori di cani debbono essere muniti di palette ecologiche o altra attrezzatura idonea all'asporto delle deiezioni. Il sacchetto contenente le deiezioni raccolte deve essere gettato nel contenitore per rifiuto secco più vicino o nei porta-rifiuti dedicati.
  • non lasciare animali chiusi in modo prolungato in un qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio senza opportuna ventilazione e con il mezzo esposto in modo diretto al sole.
  • non condurre i cani al guinzaglio tramite mezzi di locomozione (es. biciclette). Questo comportamento è pericoloso ai fini della sicurezza stradale e può essere dannoso per lo stesso cane.

L’Ordinanza Comunale n.9/2013 avente ad oggetto “Provvedimenti per la salvaguardia della salute pubblica. Obbligo per i proprietari e/o detentori di cani” delega al controllo del rispetto della stessa la Polizia Municipale e le Guardie Ecologiche Volontarie nonché le altre forze dell’ordine competenti, prevedendo sanzioni pecuniarie per i trasgressori comprese tra un minimo di €.25,00 ad un massimo di €.500,00 per:

  • Assenza di idonea attrezzatura e mancato raccoglimento delle deiezioni €.100,00;
  • Cane lasciato libero, senza custodia; Cane impegnativo condotto da persone inesperte; Assenza di museruola ove prevista; Cane senza guinzaglio o con guinzaglio superiore a m. 1,50 €.100,00;
  • Mancata iscrizione all’anagrafe canina e/o assenza microchip €.154,93; Qualora il trasgressore non ottemperi all'invito di asportare le deiezioni solide dai luoghi pubblici, non provvedendo alla pulizia del luogo, sarà soggetto ad un'ulteriore sanzione amministrativa da €.25,00 a €.500,00

Abbandonare cani, gatti o qualsiasi altro animale è un reato punito dalla legge.

Sanzione prevista da € 1.000,00 a € 10.000,00 o arresto sino a un anno.

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Tipo di organizzazione

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Persone che compongono la struttura

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Sede principale

Municipio di Sarmato

Viale Resistenza, 2, 29010 Sarmato PC, Italia

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Ulteriori Informazioni

L'Ufficio Anagrafe Canina si trova presso l'Ufficio Polizia Locale sito al 2° piano della Sede Municipale

Giorno e orario di apertura

  • Mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 10,00

 

Ultimo aggiornamento: 13 marzo 2025, 12:09

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