Competenze
I proprietari, gli allevatori e i detentori di cani, gatti o furetti muniti di microchip sono obbligati a iscrivere gli animali all’anagrafe regionale degli animali d'affezione.
Con la legge n. 27 del 7/4/2000 la Regione Emilia Romagna ha istituito l’Anagrafe Canina obbligatoria basata su un sistema di identificazione a microchip sottocutaneo.
Nel caso di inadempimento verranno applicate le sanzioni prevista, da € 77,00 a € 232,00
L'iscrizione deve essere fatta entro 30 giorni dalla data di possesso.
Devono essere iscritti all’anagrafe regionale, ma non devono essere identificati tramite microchip i cani:
- già tatuati, perché iscritti ai libri genealogici ufficiali di razza
- per i quali il veterinario certifica l’incompatibilità per cause fisiche.
Sono esclusi da questo obbligo solo i cani di proprietà delle Forze Armate e dei Corpi di Pubblica Sicurezza.
Per iscrivere l'animale d'affezione all'anagrafe regionale, il proprietario può recarsi:
- all'ufficio anagrafe canina del suo comune di residenza, dove gli sarà consegnato il microchip identificativo; quest'ultimo dovrà essere esclusivamente inserito da un medico veterinario accreditato, che lo registrerà in anagrafe e rilascerà il certificato d'iscrizione
- da un medico veterinario accreditato che registrerà e identificherà direttamente l’animale
- dai servizi veterinari dell'AUSL competenti per territorio.
Il sistema di identificazione a microchip risulta particolarmente utile in caso di:
- in caso di furto
- per prevenire il randagismo
- smarrimento/ritrovamento
- per scoraggiare l’abbandono.
Si ricorda inoltre che i proprietari di cani sono tenuti a comunicare al Comune:
- lo smarrimento o sottrazione del cane entro 3 giorni
- il cambio di residenza e/o trasferimento di proprietà del cane entro 15 giorni
- il decesso del cane entro 15 giorni
Sanzione prevista da € 51,00 a € 154,00
In caso di rinuncia di proprietà o cucciolate indesiderate, i proprietari sono tenuti a darne comunicazione al Comune, che dispone il trasferimento in una struttura di ricovero.
Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose, il conduttore di un cane nei luoghi pubblici (accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche) deve altresì adottare le seguenti misure:
- utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a m 1,50 durante la conduzione degli animali nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree individuate dal Comune come quelle dedicate nell'interno dei parchi;
- portare con sé museruola, rigida o morbida, da applicare in caso di rischio per l'incolumità pubblica di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti (es. Polizia Locale, altri corpi di Polizia o Forze Armate);
- provvedere sempre all'immediata raccolta delle deiezioni dell'animale. Gli accompagnatori di cani debbono essere muniti di palette ecologiche o altra attrezzatura idonea all'asporto delle deiezioni. Il sacchetto contenente le deiezioni raccolte deve essere gettato nel contenitore per rifiuto secco più vicino o nei porta-rifiuti dedicati.
- non lasciare animali chiusi in modo prolungato in un qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio senza opportuna ventilazione e con il mezzo esposto in modo diretto al sole.
- non condurre i cani al guinzaglio tramite mezzi di locomozione (es. biciclette). Questo comportamento è pericoloso ai fini della sicurezza stradale e può essere dannoso per lo stesso cane.
L’Ordinanza Comunale n.9/2013 avente ad oggetto “Provvedimenti per la salvaguardia della salute pubblica. Obbligo per i proprietari e/o detentori di cani” delega al controllo del rispetto della stessa la Polizia Municipale e le Guardie Ecologiche Volontarie nonché le altre forze dell’ordine competenti, prevedendo sanzioni pecuniarie per i trasgressori comprese tra un minimo di €.25,00 ad un massimo di €.500,00 per:
- Assenza di idonea attrezzatura e mancato raccoglimento delle deiezioni €.100,00;
- Cane lasciato libero, senza custodia; Cane impegnativo condotto da persone inesperte; Assenza di museruola ove prevista; Cane senza guinzaglio o con guinzaglio superiore a m. 1,50 €.100,00;
- Mancata iscrizione all’anagrafe canina e/o assenza microchip €.154,93; Qualora il trasgressore non ottemperi all'invito di asportare le deiezioni solide dai luoghi pubblici, non provvedendo alla pulizia del luogo, sarà soggetto ad un'ulteriore sanzione amministrativa da €.25,00 a €.500,00
Abbandonare cani, gatti o qualsiasi altro animale è un reato punito dalla legge.
Sanzione prevista da € 1.000,00 a € 10.000,00 o arresto sino a un anno.
Responsabile
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Sede principale
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Ulteriori Informazioni
L'Ufficio Anagrafe Canina si trova presso l'Ufficio Polizia Locale sito al 2° piano della Sede Municipale
Giorno e orario di apertura
- Mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 10,00
Ultimo aggiornamento: 13 marzo 2025, 12:09